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D.P.R. 16/12/1992 n. 495Art. 274. (art. 106 cod. Str.) (dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi) 1 . I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni. 2 . Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella iii.4, che fa parte integrante del presente regolamento. 3 . Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18 per cento; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12 per cento. 4 . Con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. Art. 275. (art. 106 cod. Str.) (massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi) 1 . La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. 2 . Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti: A) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16 per cento della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale all'80 per cento della massa della macchina stessa; B) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,94 kw/t. 3 . A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti: A) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14 per cento; B) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10 per cento dalla velocità massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2 per cento, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16 per cento della massa rimorchiabile e del 14 per cento della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4 per cento della stessa massa rimorchiabile e del 2 per cento della massa della trattrice. 4 . Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori: A) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso; B) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico; C) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico; D) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico. 5 . Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico. Art. 276. (art. 106 cod. Str.) (dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate) 1 . Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza. 2 . Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni. 3 . Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati. 4 . Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 dan. 5 . Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore. 6 . Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei trasporti. 7 . Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in dan, deve essere comunque uguale almeno al 40 per cento del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg. 8 . Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16 per cento. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 dan. 9 . Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'articolo 107, comma 1, del codice. 10 . Con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti. Art. 277. (art. 106 cod. Str.) (efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole) 1 . Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante della trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella iii.4 che fa parte integrante del presente regolamento. 2 . Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 dan. 3 . Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80 per cento di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10 per cento e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferio- re al 70 per cento di quella regolamentare né al 60 per cento del valore relativo alla prova con freno freddo. 4 . Con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti. Art. 278. (art. 106 cod. Str.) (dispositivo di sterzo delle macchine agricole) 1 . Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministro dei trasporti. Art. 279. (art. 106 cod. Str.) (fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali) 1 . Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono iscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Art. 280. (art. 106 cod. Str.) (livelli sonori delle macchine agricole semoventi) 1 . Per i trattori agricoli, per la determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili valgono le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. 2 . Per le macchine agricole semoventi, per la determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, valgono le prescrizioni di cui all'allegato ix del decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3 . Il ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso dalle macchine agricole in circolazione, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dei trasporti e della sanità. 4 . I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice. Art. 281. (art. 106 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi) 1 . Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato viii del decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. Art. 282. (art. 106 cod. Str.) (dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi)
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